COME OTTENERE LE DETRAZIONI FISCALI DEL 65% SULLE SCHERMATURE SOLARI
È dalla finanziaria 2007 che le opere di risanamento energetico beneficiano di incentivi fiscali, prorogati fino a oggi, al 31 dicembre 2017.
Nel frattempo, oltre alle singole unità immobiliari, sono state ampliate le coperture statali per gli interventi alle parti comuni dei condomini. Le schermature solari quali tapparelle e tende da sole ricadono nei materiali e nelle dotazioni comprese dall’ Ecobonus, in quanto efficace soluzione per abbassare il surriscaldamento degli ambienti interni e diminuire i costi di raffrescamento, che tanto gravano sul fabbisogno energetico estivo.
La detrazione del 65% delle spese sostenute per implementare le dotazioni di risparmio energetico possono essere incluse sulle dichiarazioni redditi, Irpef e Ires, e vi possono essere aggiunte le spese per le opere edili strettamente connesse a questi interventi, nonchè le prestazioni dei liberi professionisti affini.
Riportiamo i dettagli come dall’Articolo 1, comma 345c della legge finanziaria 2007, aggiornato da ENEA al Marzo 2017.
L’EDIFICIO OGGETTO D’INTERVENTO
L’edificio deve essere accatastato, o con richiesta di accatastamento in corso alla data di richiesta della detrazione del 65%. Deve essere in regola con il pagamento dei tributi.
Nel particolare caso di un intervento di ristrutturazione senza demolizione, nel caso di ampliamenti, bisogna ricorrere per l’applicazione a tali parti, ai commi 345, 346 e 347.
QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE L’INTERVENTO
Le schermature solari oggetto dell’intervento devono avere la marcatura CE, dove prevista. Devono inoltre rispettare le leggi locali e nazionali in ambito di sicurezza ed efficienza energetica.
Per beneficiare fino al valore massimo della detrazione in questa tipologia d’intervento (60.000 euro), le schermature solari dovranno essere a protezione di una superficie vetrata e non potranno essere montabili e smontabili liberamente dall’utente. La loro posizione potrà essere di tutti i tipi: interna, esterna o integrata, e potrà essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti).
Dovranno comunque essere schermature solari mobili e definite ‘techiche’. Nel caso di chiusure oscuranti quali persiane, veneziane, tapparelle, ecc. saranno considerati validi tutti i loro orientamenti. Verranno prese in considerazione le schermature libere, non in combinazione con le vetrate, ad esclusione di quelle con orientamento a nord.
DI QUALI DOCUMENTI HO BISOGNO
In quanto cliente, sarà proprio interesse conservare le fatture relative alle spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario (o postale). Nella causale di tale bonifico dovrà essere espresso il riferimento alla legge finanziaria 2007, la numerazione della fattura e la data, inclusi i dati del richiedente e del beneficiario. Dovrà essere allegata la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA (codice CPID), a garanzia della comunicazione all’ente.
Dal punto di vista tecnico, si dovranno allegare alla documentazione conservata le schede tecniche dei materiali e dell’intervento, i moduli ENEA compilati e firmati da tecnico e cliente.
Per quanto riguarda invece la documentazione da trasmettere sul sito web dell’ENEA, dovrà essere consegnata entro i 90 giorni successivi alla data di completamento dei lavori, da intendersi con la data degli interventi di collaudo delle opere, o nel caso di intervento di sostituzione degli infissi e delle schermature solari, la data della dichiarazione di conformità.
Il documento in questione sarà la scheda descrittiva dell’intervento, compilabile dal singolo utente, nell’allegato F del “decreto edifici”. Dal 2014 non è più necessario inviare la procedura telematica all’Agenzia delle Entrate.